Art. 7.
(Istituzione della società Cultura Italia Spa).

      1. Al fine di sostenere e diffondere il libro, i prodotti multimediali e la lingua italiani all'estero, è istituita la società Cultura Italia Spa, di seguito denominata «Società».
      2. La Società eroga contributi alle imprese italiane produttrici e distributrici di libri e di prodotti multimediali per le spese sostenute: per la partecipazione a fiere e ad eventi di carattere internazionale; per iniziative pubblicitarie a sostegno dell'esportazione di prodotti editoriali e della vendita di diritti all'estero; per la traduzione di opere italiane di letteratura e di saggistica, con particolare riguardo alla produzione contemporanea; per la diffusione di opere, repertori e strumenti, anche in formato elettronico, giudicati essenziali per la conoscenza e per la diffusione del patrimonio culturale italiano all'estero.
      3. Il capitale sociale della Società è fissato in 500.000 euro. Le quote del capitale sociale sono offerte a privati fino ad un ammontare massimo del 49 per cento e sono riservate ai seguenti soggetti: imprese italiane produttrici e distributrici di libri e di prodotti multimediali; associazioni di categoria in rappresentanza degli editori e dei librai italiani; fondazioni bancarie, enti e associazioni privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra gli obiettivi statutari anche il sostegno ai beni e alle attività culturali.
      4. Ciascun soggetto privato di cui al comma 4 non può detenere quote superiori al 5 per cento del capitale sociale della Società.

 

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      5. La Società raccoglie fondi privati, tramite contributi, compartecipazioni ai costi delle iniziative da parte dei beneficiari o vendita di servizi alle imprese connessi alle attività statutarie. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Quattro membri sono designati, rispettivamente, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico e tre membri sono designati dalla parte privata, in modo tale che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle associazioni di categoria degli editori e dei librai italiani più rappresentative a livello nazionale. Al componente del consiglio di amministrazione designato dal Ministro per i beni e le attività culturali è attribuita la carica di presidente; la carica di amministratore delegato spetta ad uno dei consiglieri designati dalla parte privata.
      6. Il collegio sindacale della Società è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, sulla base delle seguenti indicazioni: il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri componenti sono designati dalla parte privata.
      7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto della Società.
      8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua massima di 1,5 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, cui si fa fronte in parte con le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, nonché mediante trasferimento delle risorse dei fondi destinati, nei bilanci
 

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dei Ministeri degli affari esteri e dello sviluppo economico, al sostegno dell'attività editoriale e della lingua italiana all'estero, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conseguentemente soppressi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12. Per la parte rimanente si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      9. A decorrere dall'anno 2008, i finanziamenti di cui al comma 8 sono subordinati alla capacità della Società di raccogliere fondi privati per una somma almeno pari al 25 per cento del contributo pubblico previsto per il medesimo 2008 e al 30 per cento del contributo pubblico previsto per l'anno 2009. Qualora i contributi privati risultino inferiori a tali quote, i finanziamenti sono proporzionalmente ridotti. A decorrere dall'anno 2010, si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.